PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge garantisce l'attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla sua piena realizzazione nell'ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge per «patto civile di solidarietà» si intende l'accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato allo scopo di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Capo II
PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Sezione I
CONDIZIONI E MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 3.
(Presupposti).

      1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un patto civile di solidarietà.

 

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      2. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà fra loro le persone indicate nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
      3. Il divieto previsto dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 87 del codice civile non opera quando i contraenti il patto civile di solidarietà sono dello stesso sesso.
      4. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 87 del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà sono di sesso diverso.
      5. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona alla quale l'altra era legata da un patto civile di solidarietà.
      6. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l'una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma 5.
      7. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi ha interesse o del pubblico ministero.

Art. 4.
(Costituzione del patto civile di solidarietà).

      1. Il patto civile di solidarietà deve essere sottoscritto, a pena di nullità, davanti all'ufficiale dello stato civile.
      2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all'ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocate per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà.
      3. Nell'istanza ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dichiara la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 3 della presente legge.

 

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      4. È fatto obbligo all'ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà entro e non oltre un mese dalla data di presentazione dell'istanza.
      5. In caso di grave pericolo di vita, l'ufficiale dello stato civile convoca i contraenti nel termine di dodici ore dalla ricezione dell'istanza.
      6. L'ufficiale dello stato civile appone la data e la firma su tre esemplari originali del patto civile di solidarietà, trattenendone uno presso di sé e procede immediatamente a iscriverlo nel registro dello stato civile.
      7. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell'iscrizione nei registri dello stato civile e fino all'annotazione dell'avvenuto scioglimento.
      8. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto civile di solidarietà qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 3.
      9. Tutti gli atti necessari alla costituzione, alla modificazione e alla cancellazione del patto civile di solidarietà sono esenti da tributo.

Art. 5.
(Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà).

      1. L'ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà.
      2. Contro l'eventuale rifiuto, da motivare per iscritto, è ammesso ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio entro un mese dal deposito.
      3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all'ufficiale dello stato civile di presiedere alla sottoscrizione del patto civile di solidarietà e di iscriverlo nei registri.
      4. Nella stessa sentenza di cui al comma 3 il tribunale, su istanza di parte, pone a carico dell'amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali

 

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ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio.
      5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

Sezione II
EFFETTI E MODIFICHE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 6.
(Norme applicabili al patto civile
di solidarietà).

      1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti.
      2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non apposti.

Art. 7.
(Contenuto del contratto).

      1. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha il dovere di collaborare alla vita di coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità.

Art. 8.
(Regime patrimoniale).

      1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.
      2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto civile di solidarietà, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, entro limiti ragionevoli, per soddisfare le esigenze della vita di coppia.

 

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      3. I contraenti del patto civile di solidarietà possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:

          a) la comunione legale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;

          b) la comunione convenzionale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.

      4. Il regime patrimoniale scelto deve essere annotato a margine dell'iscrizione nel registro dello stato civile.
      5. Qualora i contraenti del patto civile di solidarietà non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In tale caso si applicano le norme del libro I, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.

Art. 9.
(Modifica delle convenzioni
sul regime patrimoniale).

      1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà devono essere modificati, a pena di nullità, nelle stesse forme di cui all'articolo 4 e sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nei registri dello stato civile.

Art. 10.
(Malattia e decisioni successive alla morte).

      1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall'altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli

 

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ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.
      2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall'altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

Art. 11.
(Diritti successori).

      1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro II, titolo II, capo II, del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi alla persona legata al defunto da un patto civile di solidarietà.
      2. Al contraente di un patto civile di solidarietà che sopravvive è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l'arredano, se di proprietà del defunto o comuni, sia in caso di successione legittima sia nel caso di successione testamentaria, per la durata di un anno.

Art. 12.
(Diritto al lavoro).

      1. Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni, tali diritti sono estesi anche ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.
      2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, a parità di condizioni la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.

 

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Art. 13.
(Militari e Forze dell'ordine).

      1. Gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle Forze dell'ordine connessi con l'appartenenza a un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.

Art. 14.
(Disciplina fiscale e previdenziale).

      1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e comunali, che derivano dall'appartenenza di un soggetto a un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile e stipulato da almeno due anni.
      2. La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni rispetto al momento in cui matura il diritto al trattamento pensionistico o previdenziale.
      3. Sono estesi di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto da almeno due anni nel registro dello stato civile tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado e dai contratti collettivi o individuali di lavoro.

 

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Art. 15.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

      1. Le parti di un patto civile di solidarietà hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Sezione III
SCIOGLIMENTO DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 16.
(Scioglimento del patto civile di solidarietà).

      1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di una delle parti ovvero se una delle parti contrae matrimonio.
      2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all'altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In questo caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica. È nullo l'accordo con il quale le parti escludono l'esistenza di tale diritto, anche quando l'esclusione riguarda entrambi i contraenti.
      3. L'ufficiale dello stato civile annota l'avvenuto scioglimento del patto civile di solidarietà:

          a) in caso di morte o di susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne ha interesse;

          b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti;

          c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, dietro presentazione dell'originale dell'atto notificato.

 

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      4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima delle annotazioni di cui al comma 3.

Art. 17.
(Provvedimenti riguardo ai figli comuni).

      1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, l'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli comuni dei contraenti, se vi è disaccordo, sono disposti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile.

Art. 18.
(Effetti patrimoniali dello scioglimento).

      1. Con il patto civile di solidarietà le parti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto stesso.
      2. In caso di disaccordo tra le parti la controversia è di competenza del tribunale.

Sezione IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Art. 19.
(Disposizioni di diritto internazionale privato).

      1. Possono concludere un patto civile di solidarietà in Italia, ai sensi della presente legge, un cittadino straniero e un cittadino italiano fra loro, o due cittadini stranieri.
      2. All'estero, la costituzione del patto civile di solidarietà tra due persone, di cui almeno una di cittadinanza italiana, e la modificazione del medesimo patto, sono assicurate dalle rappresentanze consolari e diplomatiche italiane ai sensi della presente legge.

 

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      3. Dopo l'articolo 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 27-bis. - (Condizioni per costituire il patto, civile di solidarietà e l'unione civile o registrata). - 1. La capacità per costituire un patto civile di solidarietà, un'unione civile o registrata o un altro istituto affine e le altre condizioni per la loro validità sono regolate dalla legge del luogo ove il patto è stato concluso o l'unione è sorta.».
      4. All'articolo 28, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti parole: «, il patto civile di solidarietà, l'unione civile o registrata ed ogni altro istituto affine». Conseguentemente alla rubrica del medesimo articolo, dopo la, parola: «matrimonio», sono aggiunte le seguenti: «e delle unioni non matrimoniali».

      5. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - (Rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà o da unione civile o registrata). - 1. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine sono regolati dalla legge nazionale comune. In mancanza di cittadinanza comune o in caso di più cittadinanze comuni, si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l'unione è stata celebrata.
      2. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine, qualora non siano disciplinati dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
      3. In deroga al comma 1, sono altresì retti dalla legge italiana gli effetti del patto civile di solidarietà, dell'unione civile o registrata o di altro istituto affine sulla titolarità dei beni mobili che si trovano in Italia, nonché gli effetti di atti di disposizione compiuti su tali beni, qualora siano più favorevoli al terzo contraente di buona fede».

 

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      6. Dopo l'articolo 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 31-bis. - (Scioglimento -del patto civile di solidarietà e dell'unione civile o registrata. - 1. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà e dell'unione civile o registrata e regolato dalla legge nazionale comune delle parti contraenti al momento della domanda di scioglimento; in mancanza si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l'unione è stata celebrata.
      2. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà e dell'unione civile o registrata, qualora non sia previsto dalla legge straniera applicabile, è regolato dalla legge italiana».

      7. L'articolo 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell'unione civile o registrata). - 1. In materia di nullità di annullamento, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell'unione civile o registrata, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi o delle parti contraenti di un patto civile di solidarietà o di un'unione civile o registrata è cittadino italiano, il matrimonio è stato celebrato in Italia o il patto è stato concluso in Italia o l'unione è stata registrata in Italia».

Sezione V
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL CONTRAENTE STRANIERO

Art. 20.
(Permesso di soggiorno per motivi familiari e acquisto della cittadinanza italiana)

      1. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

 

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25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o un patto civile di solidarietà»;

          b) al comma 1-bis dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o al patto civile di solidarietà»;

          c) al comma 5, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o del patto civile di solidarietà».

      2. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Lo straniero o l'apolide che ha stipulato un patto civile di solidarietà da almeno cinque anni con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando ha risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della Repubblica purché il patto stesso non abbia perso per qualsiasi motivo efficacia prima del deposito dell'istanza all'autorità competente a dichiarare l'acquisto della cittadinanza».

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.
(Modifiche al codice civile).

      1. All'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole: «il coniuge», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà».
      2. Nel libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, all'articolo 404 è premesso il seguente:

      «Art. 403-bis. - (Persone unite da un patto civile di solidarietà). - Ai fini delle misure di protezione delle persone prive in

 

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tutto o in parte di autonomia, disciplinate dal presente titolo, la persona legata un patto civile di solidarietà è equiparata al coniuge».

      3. All'articolo 433, numero 1), del codice civile, dopo le parole: «il coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o la persona legata da patto civile di solidarietà».
      4. All'articolo 438 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La persona che è stata legata da un patto civile di solidarietà è tenuta a prestare gli alimenti all'altra parte contraente, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento in cui l'avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà».

      5. All'articolo 2941 del codice civile, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

      «1-bis) tra le persone legate da patto civile di solidarietà;».

Art. 22.
(Modifica all'articolo 6 della legge
27 luglio 1978, n. 392).

      1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un patto civile di solidarietà, gli succede nel contratto la parte superstite del medesimo patto».

Art. 23.
(Modifiche al codice penale).

      1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell'altra parte di un patto civile di solidarietà, ovvero della persona cui è legato da un'unione di fatto».

 

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      2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte di un patto civile di solidarietà o l'altra persona cui è legato da un'unione di fatto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore».

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 199
del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o l'altra parte di un patto civile di solidarietà o la persona legata da un'unione di fatto con l'imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre»;

          b) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «e di altri soggetti».